Art. 19

Produttori di latte

In vigore dal 21 apr 2004
Ai fini della fissazione dell'importo di riferimento di un produttore di latte che si trovi in una delle situazioni di cui all' del regolamento (CE) n. 1782/2003 il quale, a causa di tali circostanze eccezionali, cede in affitto tutto o parte del proprio quantitativo individuale di riferimento, a norma dell' del regolamento (CE) n. 1788/2003, nel corso del periodo di dodici mesi che termina il 31 marzo del primo anno di applicazione del regime di pagamento unico ai premi per i prodotti lattiero-caseari e ai pagamenti supplementari, il quantitativo individuale di riferimento si considera disponibile per l'azienda di tale produttore nel corso del medesimo anno civile.
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Art. 19 Regolamento (UE) 2004/795 — Produttori di latte | Portale Normativo