Art. 23

Riconversione della produzione

In vigore dal 21 apr 2004
1.   L'agricoltore che nel corso del periodo di riferimento e comunque entro il 29 settembre 2003 abbia preso parte a programmi nazionali di riorientamento della produzione, che avrebbero potuto beneficiare di un pagamento diretto erogato nell’ambito del regime di pagamento unico, in particolare programmi di riconversione della produzione, riceve diritti all'aiuto calcolati dividendo un importo di riferimento, da stabilirsi dagli Stati membri secondo criteri oggettivi e in modo da garantire la parità di trattamento tra gli agricoltori ed evitare distorsioni del mercato e della concorrenza, per un numero di ettari non superiore al numero di ettari che dichiara nel corso del primo anno di applicazione del regime di pagamento unico. 2.   Il disposto del paragrafo 1 si applica agli agricoltori che nel corso del periodo di riferimento o comunque entro il 29 settembre 2003 sono passati dalla produzione di latte ad un'altra produzione in uno dei settori di cui all'allegato VI del regolamento (CE) n. 1782/2003. CAPITOLO 4 DISPOSIZIONI SPECIFICHE Sezione 1 Dichiarazione e trasferimento dei diritti all'aiuto
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2004:795:oj#art-23

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 23 Regolamento (UE) 2004/795 — Riconversione della produzione | Portale Normativo