Art. 25

Trasferimento di diritti all'aiuto

In vigore dal 21 apr 2004
1.   I diritti all'aiuto possono essere trasferiti in qualsiasi momento dell'anno. 2.   Il cedente informa del trasferimento le autorità competenti dello Stato membro entro i termini da esse stabiliti. 3.   Gli Stati membri possono richiedere che il cedente comunichi il trasferimento alle autorità competenti dello Stato membro in cui ha luogo il trasferimento, entro i termini fissati da tale Stato membro, e comunque al più presto sei settimane prima che il trasferimento diventi effettivo e tenendo conto della scadenza del termine di presentazione delle domande nell'ambito del regime di pagamento unico. Il trasferimento diventa effettivo sei settimane dopo la data della comunicazione, salvo se le autorità competenti si oppongano al trasferimento e ne diano comunicazione al cedente entro il suddetto termine. Le autorità competenti possono opporsi ad un trasferimento soltanto se non è conforme alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1782/2003 e del presente regolamento.
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Art. 25 Regolamento (UE) 2004/795 — Trasferimento di diritti all'aiuto | Portale Normativo