Art. 29
Produzione di canapa
In vigore dal 21 apr 2004
Ai fini dell'articolo 52 del regolamento (CE) n. 1782/2003, il pagamento dei diritti per le superfici investite a canapa è subordinato all'utilizzo di sementi delle varietà elencate nell'allegato II del regolamento (CE) n. 795/2004 nella versione applicabile nell'anno di erogazione del pagamento. Nel caso della canapa destinata alla produzione di fibre, le sementi sono certificate a norma della direttiva 2002/57/CEE del Consiglio (4), in particolare dell'.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2004:795:oj#art-29