Art. 34

Produzione biologica

In vigore dal 21 apr 2004
1.   L’esenzione dall'obbligo di ritiro dalla produzione di cui all'articolo 55, lettera a), del regolamento (CE) n. 1782/2003 si applica ad un numero di ettari non superiore al numero di diritti di ritiro assegnati all'agricoltore nel corso del primo anno di applicazione del regime di pagamento unico. 2.   In caso di trasferimento di diritti di ritiro con la terra corrispondente, il disposto del paragrafo 1 non si applica purché sia rispettata la condizione di cui all'articolo 55, lettera a), del regolamento (CE) n. 1782/2003. CAPITOLO 6 ATTUAZIONE REGIONALE E FACOLTATIVA Sezione 1 Attuazione regionale
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Art. 34 Regolamento (UE) 2004/795 — Produzione biologica | Portale Normativo