Art. 36

Calcolo del massimale regionale

In vigore dal 21 apr 2004
1.   Qualora uno Stato membro si avvalga delle facoltà previste all'articolo 58, paragrafo 1 e all'articolo 59, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1782/2003, nel caso di agricoltori la cui azienda è situata in parte nella regione interessata e fatto salvo il disposto dell'articolo 58, paragrafo 3, dello stesso regolamento, il massimale regionale è calcolato in base all'importo di riferimento corrispondente alle unità di produzione che hanno dato diritto a pagamenti diretti nel corso del periodo di riferimento, situate nella regione interessata, o secondo criteri oggettivi stabiliti dallo Stato membro. 2.   Nell'ipotesi di cui al paragrafo 1, l'importo individuale di riferimento di cui all'articolo 59, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1782/2003 è quello corrispondente alle unità di produzione che hanno dato diritto a pagamenti diretti nel periodo di riferimento, ubicate nella regione interessata o è calcolato secondo criteri oggettivi stabiliti dagli Stati membri. 3.   L', paragrafo 2, si applica mutatis mutandis.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2004:795:oj#art-36

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 36 Regolamento (UE) 2004/795 — Calcolo del massimale regionale | Portale Normativo