Art. 35

Disposizioni generali

In vigore dal 21 apr 2004
Qualora uno Stato membro si avvalga delle facoltà previste all'articolo 58, paragrafo 1 e all'articolo 59, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1782/2003, salvo disposizione contraria della presente sezione si applicano le altre disposizioni del presente regolamento.
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Art. 35 Regolamento (UE) 2004/795 — Disposizioni generali | Portale Normativo