Art. 35 · Disposizioni generali

Art. 35

Disposizioni generali

In vigore dal 21 apr 2004
Qualora uno Stato membro si avvalga delle facoltà previste all'articolo 58, paragrafo 1 e all'articolo 59, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1782/2003, salvo disposizione contraria della presente sezione si applicano le altre disposizioni del presente regolamento.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2004:795:oj#art-35