Art. 31
Premio per i prodotti lattiero-caseari e pagamenti supplementari
In vigore dal 21 apr 2004
1. Qualora gli Stati membri si avvalgano della facoltà prevista all'articolo 62, primo comma, del regolamento (CE) n. 1782/2003 nel 2005 oppure, in caso di applicazione dell'articolo 71 del medesimo regolamento, nel primo anno di applicazione del regime di pagamento unico:
a)
nel caso in cui un produttore di latte abbia ricevuto altri pagamenti diretti nel corso del periodo di riferimento:
—
se possedeva ettari nel corso del periodo di riferimento, i diritti all'aiuto sono calcolati, a norma dell' del regolamento (CE) n. 1782/2003, in base alla totalità degli ettari, compresa la superficie foraggera, che hanno dato diritto ai pagamenti diretti nel corso del periodo di riferimento;
—
se non possedeva ettari nel corso del periodo di riferimento, riceve diritti all'aiuto soggetti a condizioni particolari, calcolati a norma dell' del regolamento (CE) n. 1782/2003;
b)
nel caso in cui un produttore di latte non abbia ricevuto altri pagamenti diretti nel corso del periodo di riferimento:
—
se possiede ettari, i diritti all'aiuto sono calcolati dividendo l'importo da erogare a norma degli articoli 95 e 96 del regolamento (CE) n. 1782/2003 per il numero di ettari che possiede nel 2005 o, in caso di applicazione dell'articolo 71 del medesimo regolamento, nel primo anno d'applicazione del regime di pagamento unico;
—
se non possiede ettari, riceve diritti all'aiuto soggetti a condizioni particolari, calcolati a norma dell' del regolamento (CE) n. 1782/2003.
2. Qualora gli Stati membri si avvalgano della facoltà prevista all'articolo 62, primo comma del regolamento (CE) n. 1782/2003 nel 2006, si applica l' del medesimo regolamento.
CAPITOLO 5
RITIRO DALLA PRODUZIONE
Storico versioni
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