Art. 28

Superficie foraggera

In vigore dal 21 apr 2004
Ai fini dell', paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 1782/2003, gli Stati membri possono decidere di utilizzare la superficie foraggera dichiarata dall'agricoltore nella domanda di aiuto per superficie del 2004 o nell'anno precedente il primo anno di applicazione del regime pagamento unico a meno che l'agricoltore dimostri, con soddisfazione delle autorità competenti, che la superficie foraggera che deteneva nel periodo di riferimento era inferiore.
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Art. 28 Regolamento (UE) 2004/795 — Superficie foraggera | Portale Normativo