Art. 30

Diritti soggetti a condizioni particolari

In vigore dal 21 apr 2004
1.   Ai fini del calcolo dell'attività agricola espressa in unità di bestiame adulto (UBA), di cui all', paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1782/2003, la tabella di conversione di cui all'articolo 131, paragrafo 2, lettera a) del medesimo regolamento si applica al numero di capi per i quali nel corso del periodo di riferimento è stato concesso un pagamento diretto elencato nell'allegato VI del medesimo regolamento. 2.   I vitelli maschi e femmine di meno di sei mesi di età sono convertiti in UBA applicando il coefficiente 0,2. 3.   Per verificare il rispetto dell'attività agricola minima espressa in unità di bestiame adulto a norma del paragrafo 1, gli Stati membri stabiliscono il numero di capi secondo uno dei metodi seguenti: a) chiedono ad ogni produttore di dichiarare il numero di UBA, in base al registro aziendale, entro un termine da stabilirsi dagli Stati membri e al più tardi entro la data del pagamento, e/o b) per stabilire il numero di UBA usano la banca dati informatizzata creata a norma della direttiva 92/102/CE del Consiglio (5) e del regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio (6), purché essa offra garanzie adeguate ritenute soddisfacenti dallo Stato membro quanto all’esattezza dei dati che contiene ai fini del regime di pagamento unico. 4.   Il requisito dell'attività agricola minima si considera rispettato se il numero di UBA raggiunge il 50 % nel corso di un periodo o a certe date stabiliti dagli Stati membri. Si tiene conto di tutti i capi venduti o macellati nell'anno civile considerato. 5.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie per l'applicazione dell' del regolamento (CE) n. 1782/2003 nel caso dei produttori che, detenendo un numero anormalmente basso di UBA per una parte dell'anno, creano artificialmente le condizioni necessarie per rispettare l'attività agricola minima.
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Art. 30 Regolamento (UE) 2004/795 — Diritti soggetti a condizioni particolari | Portale Normativo