Art. 49

Regionalizzazione

In vigore dal 21 apr 2004
Lo Stato membro che si avvalga della facoltà di cui all'articolo 59, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1782/2003 comunica alla Commissione, entro il 1o agosto dell'anno che precede il primo anno di applicazione del regime di pagamento unico, la giustificazione e i criteri oggettivi in base ai quali ha adottato la decisione di avvalersi di tale facoltà, indicando, se necessario, i motivi che giustificano l'attuazione di tale articolo esclusivamente in una data regione o la giustificazione della divisione parziale di cui al paragrafo 3 del medesimo articolo.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2004:795:oj#art-49

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 49 Regolamento (UE) 2004/795 — Regionalizzazione | Portale Normativo