Art. 49 · Regionalizzazione

Art. 49

Regionalizzazione

In vigore dal 21 apr 2004
Lo Stato membro che si avvalga della facoltà di cui all'articolo 59, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1782/2003 comunica alla Commissione, entro il 1o agosto dell'anno che precede il primo anno di applicazione del regime di pagamento unico, la giustificazione e i criteri oggettivi in base ai quali ha adottato la decisione di avvalersi di tale facoltà, indicando, se necessario, i motivi che giustificano l'attuazione di tale articolo esclusivamente in una data regione o la giustificazione della divisione parziale di cui al paragrafo 3 del medesimo articolo.
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