Art. 24

Dichiarazione e uso dei diritti all'aiuto

In vigore dal 21 apr 2004
1.   I diritti all'aiuto possono essere dichiarati soltanto una volta all'anno, per ricevere il pagamento, esclusivamente dall'agricoltore che li detiene, entro e non oltre la scadenza del termine per la presentazione di una domanda nell’ambito del regime pagamento unico. 2.   Gli Stati membri fissano l'inizio del periodo di dieci mesi di cui all', paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1782/2003 per ogni singolo agricoltore ad una data determinata, compresa tra il 1o settembre dell'anno civile precedente l'anno di presentazione della domanda di partecipazione al regime di pagamento unico e il 30 aprile dell'anno civile successivo, oppure lasciano agli agricoltori la facoltà di scegliere una data all'interno del periodo fissato.
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Art. 24 Regolamento (UE) 2004/795 — Dichiarazione e uso dei diritti all'aiuto | Portale Normativo