Art. 22
Locazione e acquisto di terreni dati in locazione
In vigore dal 21 apr 2004
1. L'agricoltore che tra la fine del periodo di riferimento e il 29 settembre 2003 abbia preso in affitto per un periodo di sei anni o più un'azienda o parte di essa senza che sia possibile rivedere le condizioni del contratto di affitto, riceve diritti all'aiuto calcolati dividendo un importo di riferimento, da stabilirsi dagli Stati membri secondo criteri oggettivi e in modo da garantire la parità di trattamento tra gli agricoltori ed evitare distorsioni del mercato e della concorrenza, per un numero di ettari non superiore al numero di ettari che ha preso in affitto.
2. Il disposto del paragrafo 1 si applica all'agricoltore che nel corso del periodo di riferimento o prima o comunque entro il 29 settembre 2003 ha acquistato un'azienda o parte di essa il cui terreno era dato in affitto nel corso del periodo di riferimento, con l'intenzione di iniziare o di espandere la propria attività agricola entro un anno dalla scadenza del contratto di affitto.
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