Art. 18

Disposizioni generali applicabili agli agricoltori che si trovano in una situazione particolare

In vigore dal 21 apr 2004
1.   Ai fini dell', paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1782/2003, gli «agricoltori che si trovano in una situazione in particolare» sono gli agricoltori di cui agli articoli da 19 a 23 del presente regolamento. 2.   Qualora possieda i requisiti per l'applicazione di due o più degli articoli da 19 a 23 del presente regolamento o degli , paragrafo 2, 40, e 42, paragrafi 3 o 5, del regolamento (CE) n. 1782/2003, l'agricoltore che si trovi in una situazione particolare riceve un numero di diritti all'aiuto non superiore al numero di ettari che dichiara nel corso del primo anno di applicazione del regime di pagamento unico, per un valore pari al valore più alto che potrebbe ottenere applicando separatamente ciascuno degli articoli per i quali possiede i requisiti. 3.   Agli agricoltori che si trovano in una situazione particolare non si applica l', tranne il paragrafo 3, terzo comma. 4.   Qualora il contratto di affitto di cui agli o i programmi di cui all' scadano dopo la scadenza del termine per la presentazione di una domanda nell'ambito del regime di pagamento unico nel suo primo anno di applicazione, l'agricoltore interessato può chiedere la fissazione dei propri diritti all'aiuto, dopo la scadenza del contratto di affitto o del programma, entro un termine che gli Stati membri fissano e che non può essere posteriore al termine ultimo per la presentazione delle domande nell’ambito del regime di pagamento unico nell'anno successivo. 5.   Qualora in virtù del diritto nazionale o di una prassi consolidata la definizione di affitto a lungo termine includa anche i contratti di durata quinquiennale, gli Stati membri possono decidere di applicare a tali contratti di affitto gli .
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Art. 18 Regolamento (UE) 2004/795 — Disposizioni generali applicabili agli agricoltori che si trovano in una situazione particolare | Portale Normativo