Art. 37

Fissazione della riserva nazionale

In vigore dal 21 apr 2004
Qualora uno Stato membro si avvalga delle facoltà previste agli articoli 58 e 59 del regolamento (CE) n. 1782/2003, ai fini della fissazione della riserva nazionale, la riduzione di cui all', paragrafo 1, del medesimo regolamento si applica al massimale di cui all’allegato VIII del medesimo regolamento, eventualmente aggiustato prima della fissazione definitiva dei diritti all'aiuto, come previsto dall', paragrafo 3, del presente regolamento.
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Art. 37 Regolamento (UE) 2004/795 — Fissazione della riserva nazionale | Portale Normativo