Art. 39

Assegnazione iniziale dei diritti di ritiro

In vigore dal 21 apr 2004
1.   Ai fini dell'articolo 63, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento (CE) n. 1782/2003, gli Stati membri fissano il tasso di ritiro avvalendosi dei dati disponibili in merito ai terreni considerati. 2.   Il numero di ettari corrispondenti ai diritti di ritiro assegnati nel primo anno di applicazione del regime di pagamento unico può variare entro un margine massimo del 5 % rispetto al numero medio di ettari messi a riposo nel corso del periodo di riferimento. In caso di superamento del margine di cui al primo comma, il numero di ettari è adattato entro 1o agosto del primo anno di applicazione delle regime di pagamento unico. Tuttavia, l'obbligo di ritiro a cui sono vincolati i nuovi diritti di ritiro si applica agli agricoltori solo a partire dall'anno successivo.
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Art. 39 Regolamento (UE) 2004/795 — Assegnazione iniziale dei diritti di ritiro | Portale Normativo