Art. 41

Fissazione e trasferimento di diritti all'aiuto con autorizzazione

In vigore dal 21 apr 2004
1.   Qualora gli Stati membri si avvalgano della facoltà di cui all'articolo 59, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1782/2003, le autorizzazioni rilasciate a norma dell'articolo 60 del medesimo regolamento sono vincolate a ciascun diritto individuale all'aiuto da assegnare all'agricoltore. 2.   Qualora il numero di autorizzazioni sia inferiore al numero di diritti all'aiuto, l'autorizzazione è vincolata ai diritti all'aiuto iniziando da quelli dal valore unitario più elevato. In caso di trasferimento di diritti all'aiuto, l'autorizzazione accompagna il diritto all'aiuto a cui è vincolata. 3.   Gli Stati membri possono autorizzare, a richiesta dell’agricoltore, che un’autorizzazione legata a un diritto di ritiro sia trasferita ad un diritto all’aiuto.
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