Art. 13

Successione o successione anticipata

In vigore dal 21 apr 2004
1.   Nei casi di cui all', paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1782/2003, gli agricoltori che abbiano ricevuto l'azienda o parte dell'azienda presentano domanda, a proprio nome, perché siano calcolati i diritti all'aiuto corrispondenti all'azienda o alla parte di azienda ricevuta. Il numero e il valore dei diritti all’aiuto sono calcolati in base all'importo di riferimento e al numero di ettari corrispondente alle unità di produzione ereditate. 2.   In caso di successione anticipata revocabile, il beneficio al regime di pagamento unico è riconosciuto soltanto una volta al successore designato entro la data di presentazione della domanda di pagamento nell'ambito del regime di pagamento unico. La successione di un contratto di affitto o la successione effettiva o anticipata da parte di un agricoltore che sia una persona fisica e che nel corso del periodo di riferimento sia stato affittuario di un'azienda, o di una sua parte, che avrebbe conferito diritti all'aiuto, sono considerati come la successione in un'azienda. 3.   Nei casi in cui l'agricoltore di cui al paragrafo 1 già possieda diritti all'aiuto, il numero e il valore dei suoi diritti all'aiuto è fissato sommando gli importi di riferimento e il numero di ettari relativi alla sua azienda iniziale alle unità di produzione ereditate. 4.   Qualora possieda i requisiti per l'applicazione di due o più degli articoli da 19 a 23 del presente regolamento o degli , paragrafo 2, 40, e 42, paragrafi 3 o 5, del regolamento (CE) n. 1782/2003, l'agricoltore di cui al paragrafo 1 riceve un numero di diritti all'aiuto non superiore al numero di ettari più elevato tra gli ettari che ha ereditato e quelli che ha dichiarato nel corso del primo anno di applicazione del regime di pagamento unico, per un valore pari al valore più alto che potrebbe ottenere applicando separatamente ciascuno degli articoli per i quali possiede i requisiti. 5.   Ai fini dell', paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1782/2003 e del presente regolamento, vale la definizione di«successione» e«successione anticipata» prevista dal diritto nazionale.
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Art. 13 Regolamento (UE) 2004/795 — Successione o successione anticipata | Portale Normativo