Art. 10

Guadagni eccezionali

In vigore dal 21 apr 2004
1.   Nei casi di cui all', paragrafo 9 del regolamento (CE) n. 1782/2003, viene riversato nella riserva nazionale: a) in caso di vendita, fino al 90 % dell'importo di riferimento da fissare per il venditore a norma dell' del regolamento (CE) n. 1782/2003 per quanto riguarda le unità di produzione e gli ettari dell'azienda o della parte di azienda trasferita; b) in caso di affitto per un periodo di sei anni, fino al 50 % dell'importo di riferimento da fissare per il locatore a norma dell' del regolamento (CE) n. 1782/2003 per quanto riguarda le unità di produzione e gli ettari dell'azienda o della parte di azienda trasferita; c) in caso di affitto per un periodo superiore a sei anni, il 5 % all'anno per ogni anno successivo ai primi sei, ma corrispondente a non oltre il 20 % dell'importo di riferimento da fissare per il locatore a norma dell' del regolamento (CE) n. 1782/2003 per quanto riguarda le unità di produzione e gli ettari dell'azienda o della parte di azienda trasferita. 2.   I diritti all'aiuto da stabilire per il venditore o il locatore sono calcolati a norma dell' del regolamento (CE) n. 1782/2003 in base all'importo di riferimento e al numero di ettari residui. 3.   Il disposto il paragrafo 1 non si applica se entro un anno dalla vendita o dall'affitto o comunque non oltre il 30 aprile 2004, il venditore o il locatore abbia acquistato o preso in affitto per un periodo di almeno sei anni un'altra azienda o parte di essa. In tal caso, il venditore o il locatore conserva un numero di diritti all'aiuto almeno equivalente al numero di diritti all'aiuto che l'agricoltore può utilizzare nella nuova azienda a norma dell' del regolamento (CE) n. 1782/2003. 4.   Il disposto il paragrafo 1 non si applica se l'agricoltore dimostra, con soddisfazione dello Stato membro, che il prezzo di vendita o di affitto corrisponde al valore dell'azienda o, in caso di trasferimento parziale, al valore di una parte dell'azienda senza diritti all'aiuto. Sezione 4 Gestione regionale
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Art. 10 Regolamento (UE) 2004/795 — Guadagni eccezionali | Portale Normativo