Art. 7

In vigore dal 21 apr 2004
Applicazione dell', paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1782/2003 qualora il numero di ettari sia inferiore ai diritti all'aiuto 1.   Lo Stato membro che si avvalga della facoltà prevista all', paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1782/2003 può in particolare assegnare, su richiesta e secondo le disposizioni del presente articolo, diritti all'aiuto agli agricoltori delle zone interessate che dichiarano un numero di ettari inferiore al corrispondente numero di diritti all'aiuto che sarebbero o sarebbero stati loro assegnati in virtù dell' del medesimo regolamento. In tal caso, l'agricoltore cede alla riserva nazionale tutti i diritti all'aiuto che detiene o che avrebbe dovuto ricevere, tranne i diritti di ritiro e i diritti all'aiuto soggetti alla deroga di cui all' del regolamento (CE) n. 1782/2003. 2.   Il numero di diritti all'aiuto attinti alla riserva nazionale è pari al numero di ettari dichiarati dall'agricoltore. 3.   Il periodo di cinque anni di cui all', paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 1782/2003 si applica o, se del caso, ricomincia ad applicarsi a tutti i diritti all'aiuto assegnati. 4.   Il valore unitario dei diritti all'aiuto attinti alla riserva nazionale è calcolato dividendo l'importo di riferimento dell'agricoltore per il numero di ettari che dichiara e detraendo dal risultato ottenuto un numero di ettari equivalente al numero di diritti di ritiro che detiene. La media regionale di cui all', paragrafo 4 non si applica. 5.   I paragrafi 1, 2, 3 e 4 non si applicano agli agricoltori che dichiarano meno del 50 % del numero totale di ettari, ai sensi dell', paragrafi 1 e 2 del regolamento (CE) n. 1782/2003, che deteneva (in proprietà o in affitto) nel corso del periodo di riferimento. 6.   I paragrafi 1, 2, 3 e 4 non si applicano agli agricoltori che dichiarano un numero di ettari inferiore al corrispondente numero di diritti all'aiuto che dovrebbero ricevere o hanno ricevuto a norma dell' del regolamento (CE) n. 1782/2003, in seguito al trasferimento dei suddetti ettari mediante vendita o affitto. 7.   Gli agricoltori sono tenuti a dichiarare il numero totale di ettari che detengono al momento della presentazione della domanda. Sezione 3 Alimentazione della riserva nazionale
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Art. 7 Regolamento (UE) 2004/795 | Portale Normativo