Art. 8

Diritti all'aiuto non utilizzati

In vigore dal 21 apr 2004
1.   Fatto salvo l', paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1782/2003, i diritti all'aiuto che non sono stati utilizzati vengono riversati nella riserva nazionale il giorno successivo al termine previsto per la modificazione delle domande relative al regime di pagamento unico nell'anno civile in cui scade il periodo previsto dall', paragrafo 8, secondo comma o dall', paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1782/2003. Ai fini del presente articolo, per«diritto all'aiuto non utilizzato» si intende che nel corso del periodo indicato al primo comma non sono stati erogati pagamenti corrispondenti a tale diritto. I diritti all'aiuto oggetto di una domanda, accompagnati da una superficie determinata ai sensi dell', punto 22), del regolamento (CE) n. 795/2004, si considerano utilizzati. 2.   I diritti di ritiro e i diritti all'aiuto, accompagnati dall'autorizzazione di cui all'articolo 60 del regolamento (CE) n. 1782/2003, se riconfluiscono nella riserva nazionale non sono più legati all'obbligo o all'autorizzazione a cui erano vincolati.
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