Art. 3
Calcolo del valore unitario dei diritti all'aiuto
In vigore dal 21 apr 2004
1. L'importo dei diritti all'aiuto è calcolato con una precisione di tre decimali e arrotondato al secondo decimale superiore o inferiore più prossimo. Se il risultato del calcolo del terzo decimale si situa esattamente a metà, si arrotonda al secondo decimale.
2. Qualora una particella dichiarata a norma dell', paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1782/2003, oppure trasferita con un diritto all'aiuto a norma dell', paragrafo 2, del medesimo regolamento, misuri una frazione di ettaro, il corrispondente diritto è dichiarato o trasferito con la terra corrispondente ad un valore calcolato in proporzione alle dimensioni della particella. La parte residua del diritto rimane a disposizione dell'agricoltore al valore calcolato in proporzione.
CAPITOLO 2
RISERVA NAZIONALE
Sezione 1
Fissazione della riserva nazionale
Storico versioni
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