Art. 5

Premi per i prodotti lattiero-caseari e pagamenti supplementari

In vigore dal 21 apr 2004
1.   La percentuale di riduzione fissata dagli Stati membri a norma dell', paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1782/2003, si applica, nel 2007, agli importi corrispondenti ai premi per i prodotti lattiero-caseari e ai pagamenti supplementari da includere nel regime di pagamento unico. 2.   Lo Stato membro che si avvalga della facoltà prevista all'articolo 62, primo comma, del regolamento (CE) n. 1782/2003, di includere nel regime di pagamento unico l'intero importo dei premi per i prodotti lattiero-caseari e dei pagamenti supplementari, applica la percentuale di riduzione prevista al paragrafo 1 del presente articolo nel corso dell'anno in cui si avvale di tale facoltà. Negli anni successivi, lo stesso Stato membro applica la riduzione nei limiti dell'incremento degli importi previsto dagli articoli 95, paragrafo 2 e 96, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1782/2003. 3.   Lo Stato membro che si avvalga della facoltà prevista all'articolo 62, primo comma del regolamento (CE) n. 1782/2003 di includere parzialmente nel regime di pagamento unico l'importo dei premi per i prodotti lattiero-caseari e dei pagamenti supplementari, applica la percentuale di riduzione prevista al paragrafo 1 del presente articolo agli importi corrispondenti inclusi nel regime di pagamento unico nel corso dell'anno in cui si avvale di tale facoltà, tenendo conto degli incrementi di tali importi previsti all'articolo 95, paragrafo 2 e all'articolo 96, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1782/2003. Sezione 2 Fissazione dei diritti all'aiuto a partire dalla riserva nazionale
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