Art. 11

Riserve regionali

In vigore dal 21 apr 2004
1.   Gli Stati membri possono gestire la riserva nazionale a livello regionale. In tal caso, gli Stati membri possono assegnare in tutto o in parte gli importi disponibili a livello nazionale conformemente agli . 2.   Gli importi assegnati ad ogni livello regionale possono essere distribuiti esclusivamente all'interno della regione corrispondente, tranne nei casi di cui all', paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1782/2003 oppure, in funzione della scelta dello Stato membro, in caso di applicazione dell', paragrafo 3, del medesimo regolamento. CAPITOLO 3 ASSEGNAZIONE DI DIRITTI ALL'AIUTO Sezione 1 Assegnazione iniziale di diritti all'aiuto
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Art. 11 Regolamento (UE) 2004/795 — Riserve regionali | Portale Normativo