Art. 11
Riserve regionali
In vigore dal 21 apr 2004
1. Gli Stati membri possono gestire la riserva nazionale a livello regionale.
In tal caso, gli Stati membri possono assegnare in tutto o in parte gli importi disponibili a livello nazionale conformemente agli .
2. Gli importi assegnati ad ogni livello regionale possono essere distribuiti esclusivamente all'interno della regione corrispondente, tranne nei casi di cui all', paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1782/2003 oppure, in funzione della scelta dello Stato membro, in caso di applicazione dell', paragrafo 3, del medesimo regolamento.
CAPITOLO 3
ASSEGNAZIONE DI DIRITTI ALL'AIUTO
Sezione 1
Assegnazione iniziale di diritti all'aiuto
Storico versioni
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Le tue annotazioni
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