Art. 46 · Clausola relativa ai contratti privati

Art. 46

Clausola relativa ai contratti privati

In vigore dal 21 apr 2004
Qualora uno Stato membro si avvalga della facoltà di cui all'articolo 59, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1782/2003, ai fini dell' del presente regolamento, per stabilire il valore di tutti i diritti all'aiuto dell'acquirente si tiene conto dell'importo di riferimento calcolato per le unità di produzione che sono state trasferite. L' non si applica. Sezione 2 Attuazione facoltativa
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