Art. 46
Clausola relativa ai contratti privati
In vigore dal 21 apr 2004
Qualora uno Stato membro si avvalga della facoltà di cui all'articolo 59, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1782/2003, ai fini dell' del presente regolamento, per stabilire il valore di tutti i diritti all'aiuto dell'acquirente si tiene conto dell'importo di riferimento calcolato per le unità di produzione che sono state trasferite.
L' non si applica.
Sezione 2
Attuazione facoltativa
Storico versioni
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