Art. 15

In vigore dal 9 feb 1987
Il versamento del trasferimento deciso in conformità dell' del regolamento quadro è subordinato a un impegno dello Stato beneficiario riguardante: a) la destinazione esatta delle risorse da trasferire, vale a dire i progetti, programmi o azioni da intraprendere nei settori di cui all', paragrafo 3, del regolamento quadro; b) le condizioni particolari che il governo e l'amministrazione del paese beneficiario dovranno rispettare in sede di realizzazione dei progetti, programmi o azioni suddetti; c) le modalità di impiego degli eventuali fondi di contropartita che potrebbero essere generati ove le risorse trasferite in valute siano utilizzate, totalmente o in parte, per acquistare beni e servizi in valuta, rivenduti poi dalle autorità dello Stato beneficiario in cambio di importi in moneta nazionale. TITOLO IV CONTROLLO DELL'IMPIEGO DELLE RISORSE TRASFERITE
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1987:429:oj#art-15

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo