Art. 11

1. La Commissione e lo Stato richiedente si consulteranno se:

In vigore dal 9 feb 1987
a) il volume della produzione commercializzata del prodotto per l'anno d'applicazione è inferiore di almeno il 15 % al volume medio durante il periodo di riferimento; b) la percentuale delle esportazioni del prodotto verso tutte le destinazioni rispetto alla produzione commercializzata durante l'anno d'applicazione è inferiore di almeno 15 punti alla percentuale media durante il periodo di riferimento; c) la percentuale delle esportazioni del prodotto nella Comunità rispetto alle esportazioni verso tutte le destinazioni durante l'anno d'applicazione è inferiore di almeno 15 punti rispetto alla percentuale media durante il periodo di riferimento; d) la somma dei punti percentuali di cui alle lettere b) e c) è pari o superiore a 15. 2. Queste consultazioni non avvengono, per il motivo indicato alla lettera c) del paragrafo 1, ove la base di trasferimento sia stata determinata in applicazione dell', paragrafo 2. 3. Le consultazioni mirano a: a) individuare i motivi delle modifiche di rilievo citate al paragrafo 1; b) determinare se la base di trasferimento di cui all', paragrafo 3, debba essere ridotta e, in caso affermativo, di quanto. 4. La base di trasferimento deve essere ridotta se i motivi del cambiamento sono imputabili a circostanze dipendenti dalla volontà dello Stato beneficiario o degli operatori economici incaricati della produzione e dell'esportazione del prodotto in questione.
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