Art. 12
In vigore dal 9 feb 1987
1. Se le consultazioni permettono di constatare che la base di trasferimento deve essere ridotta, questa riduzione viene calcolata in base ai principi enunciati ai paragrafi 2, 3 e 4. Se la riduzione è giustificata solo in parte, il suo importo è diminuito di conseguenza.
2. Se i proventi effettivi dell'anno d'applicazione, generati dalle esportazioni di un prodotto che, a norma dell', lettera b), può essere raggruppato con il prodotto per il quale viene richiesto un trasferimento superano il livello di riferimento corrispondente, la base di trasferimento è ridotta di un importo pari al valore dell'eccedenza rilevata.
3. Se lo Stato richiedente dispone, al termine dell'anno d'applicazione, di quantitativi del prodotto in questione che possono essere esportati, non soggetti a contingenti in base a un accordo internazionale per il prodotto, e per il quali esista una domanda, la base di trasferimento è ridotta di un importo pari al valore di questi quantitativi.
4. Se i paragrafi 2 e 3 non sono d'applicazione, l'importo della riduzione viene calcolato come una percentuale della base di trasferimento. Questa percentuale è pari:
a) alla percentuale di cui all', paragrafo 1, lettera a), ove la base di trasferimento venga ridotta a causa di uno dei motivi indicati in detta lettera;
b) alla differenza, in punti percentuali, tra le due percentuali accertate a norma dell', paragrafo 1, lettere b), c) o d), ove la base di trasferimento venga ridotta a causa di uno dei motivi indicati in dette lettere.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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