Art. 8
In vigore dal 9 feb 1987
1. Per l'applicazione del sistema, viene calcolato un livello di riferimento per ciascuno Stato beneficiario e per le esportazioni di ciascun prodotto.
2. Questo livello di riferimento corrisponde alla media dei proventi da esportazione durante i quattro anni civili precedenti ciascun anno di applicazione.
3. Qualora tuttavia uno Stato beneficiario decidesse:
- di trasformare un prodotto tradizionalmente esportato allo stato greggio, o
- di esportare un prodotto che tradizionalmente non produceva,
il sistema può essere applicato in base a un livello di riferimento calcolato sui tre anni precedenti l'anno d'applicazione.
Storico versioni
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