Art. 10

In vigore dal 9 feb 1987
1. I proventi da esportazione di ciascun anno del periodo di riferimento, nonché dell'anno d'applicazione, vengono determinati in base al controvalore, nella moneta nazionale dello Stato beneficiario interessato, dei proventi in valuta. 2. Il livello di riferimento viene calcolato previa conversione in ECU dei proventi da esportazione di ciascun anno del periodo di riferimento, al tasso annuo medio tra l'ECU e la moneta nazionale dello Stato beneficiario interessato applicabile all'anno corrispondente. 3. I proventi dell'anno di applicazione vengono convertiti in ECU al tasso annuo medio tra l'ECU e la moneta nazionale dello Stato beneficiario interessato, applicabile all'anno di applicazione. 4. Se il tasso annuo medio tra la moneta nazionale dello Stato beneficiario interessato e l'ECU, applicabile all'anno d'applicazione, accusa un'oscillazione superiore al 10 % rispetto alla media dei tassi annui medi di ciascun anno del periodo di riferimento, i proventi dell'anno d'applicazione vengono convertiti in ECU, in deroga al paragrafo 3 e fatto salvo il paragrafo 2, a un tasso fissato a un livello che limita l'oscillazione al 10 % rispetto alla media suddetta.
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