Art. 14

In vigore dal 9 feb 1987
1. La parte dell'esame di cui all' del regolamento quadro, relativa alla destinazione delle risorse da trasferire, riguarda: - la conformità della destinazione prospettata con le disposizioni dell', paragrafo 3, del regolamento quadro; - gli effetti economici e sociali, sui settori interessati, che si possono sperare dall'attuazione dei progetti, programmi o azioni previsti; - il contributo di questi progetti, programmi o azioni al miglioramento delle condizioni di vita delle popolazioni interessate. 2. La destinazione ai progetti, programmi o azioni di cui al paragrafo 1 può servire, oltre a finanziare le spese d'investimento, a coprire i costi locali e di manutenzione, le spese per la fornitura dei mezzi di produzione necessari, i costi relativi all'abbuono dei prestiti a breve termine e gli interventi in materia di politica dei prezzi.
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