Art. 16

In vigore dal 9 feb 1987
1. Lo Stato beneficiario, nei dodici mesi successivi al versamento del trasferimento di cui all', comunica alla Commissione una relazione sull'impiego effet tuato delle risorse trasferite. Questa relazione comprende tutte le informazioni specificate nell'apposito formulario predisposto a norma dell', paragrafo 3. 2. Se la relazione di cui al paragrafo 1 non viene comunicata nei termini previsti, o se questa relazione suscita osservazioni, la Commissione può soprassedere all'adozione o all'applicazione di un'eventuale decisione relativa a un nuovo trasferimento, fintanto che lo Stato in questione non abbia fornito le informazioni richieste. 3. La Commissione può altresì soprassedere all'adozione o all'applicazione di un'eventuale decisione relativa a un nuovo trasferimento, qualora dall'esame della relazione dovesse risultare: a) che l'azione concordata in precedenza è stata attuata in condizioni non soddisfacenti e che lo Stato beneficiario non ha disposto alcun provvedimento in grado di migliorare questo stato di cose; b) che l'attuazione decisa in precedenza è avvenuta in condizioni tali da compromettere l'obiettivo di migliorare le condizioni di vita delle popolazioni interessate, previsto all', paragrafo 1, terzo trattino.
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