Art. 13

In vigore dal 9 feb 1987
1. Onde garantire un funzionamento efficace del sistema di compensazione, nonché agevolare l'esame di cui all', viene istituita un'appropriata cooperazione statistica e doganale tra ciascuno Stato beneficiario e la Commissione. 2. A tale scopo, ciascuno Stato beneficiario notifica alla Commissione statistiche mensili relative al volume e al valore delle sue esportazioni complessive e delle sue esportazioni nella Comunità e, se i dati sono disponibili, al volume della produzione commercializata, per ciascun prodotto le cui esportazioni rappresentino una percentuale almeno pari alla percentuale di cui all', paragrafo 1. 3. Gli Stati beneficiari e la Commissione definiscono di comune accordo ogni provvedimento pratico che agevoli in particolare lo scambio delle informazioni necessarie, la presentazione delle domande di trasferimento, le indicazioni relative all'impiego dei trasferimenti, nonché l'attuazione di qualsiasi altro elemento del sistema, mediante l'impiego quanto più esteso possibile di formulari tipo. TITOLO III DESTINAZIONE DEI TRASFERIMENTI
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