Art. 6
In vigore dal 9 feb 1987
1. Il sistema si applica ai proventi generati dall'esportazione da parte di uno Stato beneficiario dei prodotti enumerati nell'elenco dell'allegato I sempre che, durante l'anno precedente l'anno d'applicazione, i proventi gene
rati dall'esportazione del prodotto in questione verso tutte le destinazioni, al netto delle riesportazioni, abbiano costituito almeno l'1,5 % dei suoi proventi totali generali dall'esportazione di merci.
2. Qualora, in seguito a una calamità naturale, la produzione del prodotto in questione abbia subito un calo notevole durante l'anno precedente l'anno d'applicazione, la percentuale di cui al paragrafo 1 viene calcolata tenendo conto della media dei proventi da esportazione durante i primi tre anni di riferimento, anziché durante l'anno precedente l'anno d'applicazione.
Si intende per calo notevole della produzione un calo pari almento al 50 % della produzione media durante i primi tre anni di riferimento.
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