Art. 2

In vigore dal 9 feb 1987
La Commissione effettua, a norma degli articoli da 3 a 13, la parte dell'esame di cui all' del regolamento quadro, relativa ai dati statistici, alla determinazione dell'importo della base di trasferimento ed alle eventuali riduzioni.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1987:429:oj#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo