Art. 4

1. Il sistema viene instaurato per i prodotti:

In vigore dal 9 feb 1987
a) che vengono immessi in libera pratica nella Comunità, o b) che vi vengono introdotti in regime di perfezionamento attivo ai fini di una loro trasformazione. 2. Le statistiche raccolte per l'attuazione del sistema sono: a) quelle che risultano dal raffronto delle statistiche della Comunità e dello Stato beneficiario, tenuto conto dei valori fob, oppure b) quelle che risultano dalla moltiplicazione dei valori unitari delle esportazioni dello Stato beneficiario interessato, quali emergono dalle statistiche di detto Stato beneficiario, per i quantitativi importati dalla Comunità quali emergono dalle statistiche comunitarie.
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