Art. 1

In vigore dal 9 feb 1987
Se, in un dato esercizio di bilancio, l'importo degli stanziamenti determinati all', paragrafo 1, del regolamento quadro è inferiore all'importo complessivo delle domande di trasferimento giustificate da soddisfare, nel quadro di detto esercizio, l'importo di ogni domanda giustificata di trasferimento è ridotto di una percentuale pari alla differenza tra l'importo totale delle domande giustificate e l'importo delle risorse del sistema disponibili per detto esercizio, divisa per l'importo complessivo delle domande giustificate. TITOLO II DETERMINAZIONE DELL'IMPORTO DELLA BASE DI TRASFERIMENTO E RIDUZIONI
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