Art. 3

In vigore dal 9 feb 1987
1. L'elenco dei prodotti oggetto del sistema figura nell'allegato I. 2. Alla presentazione di ciascuna domanda di trasferimento, lo Stato richiedente sceglie tra i sistemi seguenti: a) ogni prodotto elencato nell'allegato I costituisce un prodotto ai sensi del presente regolamento; b) i gruppi dei prodotti 1 e 2, da 3 a 5, 6 e 7, 8 e 9, da 10 a 12, da 13 a 15, da 16 a 19, da 20 a 22, 23 e 48, 45 e 46, 44 e 49, costituiscono ciascuno un prodotto ai sensi del presente regolamento.
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