Art. 15
In vigore dal 9 feb 1987
Il versamento del trasferimento deciso in conformità dell' del regolamento quadro è subordinato a un impegno dello Stato beneficiario riguardante:
a) la destinazione esatta delle risorse da trasferire, vale a dire i progetti, programmi o azioni da intraprendere nei settori di cui all', paragrafo 3, del regolamento quadro;
b) le condizioni particolari che il governo e l'amministrazione del paese beneficiario dovranno rispettare in sede di realizzazione dei progetti, programmi o azioni suddetti;
c) le modalità di impiego degli eventuali fondi di contropartita che potrebbero essere generati ove le risorse trasferite in valute siano utilizzate, totalmente o in parte, per acquistare beni e servizi in valuta, rivenduti poi dalle autorità dello Stato beneficiario in cambio di importi in moneta nazionale.
TITOLO IV
CONTROLLO DELL'IMPIEGO DELLE RISORSE TRASFERITE
Storico versioni
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