Art. 20

Penalità di mora

In vigore dal 22 dic 1986
1. La Commissione può, mediante decisione, infliggere alle imprese ed associazioni di imprese penalità di mora varianti da cinquanta a mille ECU per ogni giorno di ritardo a decorrere dalla data fissata nella decisione, al fine di costringerle: a) a porre fine ad un'infrazione delle disposizioni dell'articolo 85, paragrafo 1, o dell'articolo 86 del trattato di cui essa ha ordinato la cessazione ai sensi dell', o a conformarsi ad un obbligo imposto a norma dell'arti- colo 7; b) a porre fine ad ogni azione vietata a norma dell', paragrafo 3; c) a fornire in maniera completa ed esatta un'informazione richiesta mediante decisione presa ai sensi dell', paragrafo 5; d) a sottoporsi ad un accertamento che essa ha ordinato mediante decisione presa ai sensi dell', paragrafo 3. 2. Quando le imprese o associazioni di imprese hanno soddisfatto l'obbligo per l'osservanza del quale era stata inflitta la penalità di mora, la Commissione può fissare l'ammontare definitivo di questa in una misura inferiore a quella che risulterebbe dalla decisione originaria. 3. È applicabile l', paragrafi 3 e 4.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1986:4056:oj#art-20

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo