Art. 13
Durata della validità e revoca delle decisioni di applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3
In vigore dal 22 dic 1986
1. La decisione di applicazione dell'articolo 85, paragra-
fo 3, adottata conformemente alle disposizioni dell'artico-
lo 11, paragrafo 4, o dell', paragrafo 4, secondo
comma, deve indicare per quale periodo essa ha effetto; in
linea di massima, tale periodo non è inferiore a sei anni. La
decisione può essere sottoposta a condizioni ed oneri.
2. La decisione può essere rinnovata qualora continuino a sussistere le condizioni per l'applicabilità dell'articolo 85, paragrafo 3.
3. La Commissione può revocare o modificare la sua decisione o vietare agli interessati determinati comporta-
menti:
a) se cambia la situazione di fatto relativa ad un elemento essenziale della decisione,
b) se gli interessati non osservano un onere imposto dalla decisione,
c) se la decisione è stata rilasciata in base a indicazioni inesatte ovvero ottenuta con frode,
d) se gli interessati abusano dell'esenzione dalle disposizioni dell'articolo 85, paragrafo 1, che è stata loro concessa con la decisione.
Nei casi di cui alle lettere b), c) e d) la decisione può essere revocata con effetto retroattivo.
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