Art. 14

Competenza

In vigore dal 22 dic 1986
Fatto salvo il controllo della decisione da parte della Corte di giustizia, la Commissione ha competenza esclusiva: - per applicare le disposizioni dell', - per emettere una decisione in applicazione dell'artico- lo 85, paragrafo 3. Fino a quando la Commissione non abbia iniziato alcuna procedura ai fini dell'elaborazione di una decisione sulla questione di cui trattasi o non abbia indirizzato la comunicazione prevista all', paragrafo 3, primo comma, le autorità degli Stati membri restano competenti per decidere se ricorrono le condizioni previste dall'articolo 85, paragrafo 1, o dall'articolo 86.
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