Art. 16

Richiesta d'informazioni

In vigore dal 22 dic 1986
1. Per l'assolvimento dei compiti affidatile dal presente regolamento, la Commissione può raccogliere tutte le informazioni necessarie presso i governi e le autorità competenti degli Stati membri, nonché presso le imprese e le associazioni di imprese. 2. Quando la Commissione rivolge una domanda di informazioni ad un'impresa o ad un'associazione di imprese, invia contemporaneamente una copia di questa domanda all'autorità competente dello Stato membro nel cui territorio ha sede l'impresa o l'associazione di imprese. 3. Nella sua domanda la Commissione indica le basi giuridiche e lo scopo della domanda, nonché le sanzioni previste dall', paragrafo 1, lettera b), nel caso in cui siano fornite informazioni inesatte. 4. L'obbligo di fornire le informazioni richieste incombe ai proprietari delle imprese o ai loro rappresentanti e, se si tratta di persone giuridiche, di società o di associazioni sprovviste di personalità giuridica, a coloro che, per legge o in base allo statuto, ne hanno la rappresentanza. 5. Se un'impresa o un'associazione di imprese non dà le informazioni richieste nel termine stabilito dalla Commissione oppure dà informazioni incomplete, la Commissione le richiede mediante decisione. Tale decisione precisa le informazioni richieste, stabilisce un termine adeguato entro il quale le informazioni devono essere fornite e indica le sanzioni previste dall', paragrafo 1, lettera b), e dall', paragrafo 1, lettera c), nonché il diritto di presentare ricorso dinanzi alla Corte di giustizia avverso la decisione. 6. La Commissione invia contemporaneamente copia della decisione all'autorità competente dello Stato membro nel cui territorio ha sede l'impresa o l'associazione di imprese.
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