Art. 17

Accertamenti effettuati dalle autorità degli Stati membri

In vigore dal 22 dic 1986
1. Su richiesta della Commissione, le autorità competenti degli Stati membri procedono agli accertamenti che la Commissione ritiene opportuni a norma dell', paragrafo 1, o che essa ha ordinato mediante decisione presa in applicazione dell', paragrafo 3. Gli agenti delle autorità competenti degli Stati membri incaricati di procedere agli accertamenti esercitano i loro poteri su presentazione di un mandato scritto rilasciato dall'autorità competente dello Stato membro nel cui territorio deve essere compiuto l'accertamento. Tale mandato specifica l'oggetto e lo scopo dell'accertamento. 2. Gli agenti della Commissione possono, su domanda di quest'ultima o dell'autorità competente dello Stato membro nel cui territorio deve essere compiuto l'accertamento, assistere gli agenti di tale autorità nell'assolvimento dei loro compiti.
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