Art. 19
Ammende
In vigore dal 22 dic 1986
1. La Commissione può, mediante decisione, infliggere alle imprese ed alle associazioni di imprese ammende varianti da cento a cinquemila ECU, quando intenzionalmente o per negligenza:
a) forniscano indicazioni inesatte o alterate nella comunicazione effettuata conformemente all', paragrafo 5, o nella domanda presentata in applicazione dell';
b) forniscano informazioni inesatte in risposta a una domanda rivolta a norma dell'aticolo 16, paragrafo 3 o 5, o non forniscano un'informazione entro il termine stabilito da una decisione presa in virtù dell', paragrafo 5;
c) presentino in maniera incompleta, all'atto degli accertamenti effettuati a norma dell' o dell', i libri o altri documenti aziendali richiesti o non si sottopongano agli accertamenti ordinati mediante decisione presa in applicazione dell', para-
grafo 3.
2. La Commissione può, mediante decisione, infliggere alle imprese ed alle associazioni di imprese ammende che variano da un minimo di mille ad un massimo di un milione di ECU, con facoltà di aumentare quest'ultimo importo fino al 10 % del volume d'affari realizzato durante l'esercizio sociale precedente da ciascuna delle imprese che hanno partecipato alla infrazione, quando intenzionalmente o per negligenza:
a) commettano un'infrazione alle disposizioni dell'articolo 85, paragrafo 1, o dell'articolo 86 del trattato, o contravvengano ad un obbligo imposto a norma dell' del presente regolamento;
b) non assolvano un onere imposto a norma dell' o dell', paragrafo 1.
Per determinare l'ammontare dell'ammenda, occorre tener conto, oltre che della gravità dell'infrazione, anche della sua durata.
3. È applicabile l', paragrafi 3 e 4.
4. Le decisioni prese a norma dei paragrafi 1 e 2 non hanno un carattere penale.
Le ammende previste al paragrafo 2, lettera a), non possono essere inflitte per comportamenti posteriori alla notificazione alla Commissione ed anteriori alla decisione con la quale questa concede o rifiuta l'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3, del trattato, nella misura in cui essi restano nei limiti dell'attività descritta nella notificazione.
Tuttavia, questa disposizione non si applica dal momento in cui la Commissione ha informato le imprese interessate di ritenere, sulla base di un esame provvisorio, che sussistono le condizioni dell'articolo 85, paragrafo 1, del trattato e che l'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3, non è giustifi-
cata.
Storico versioni
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