Art. 24

Segreto professionale

In vigore dal 22 dic 1986
1. Le informazioni raccolte in applicazione degli possono essere utilizzate soltanto per lo scopo per il quale sono state richieste. 2. Fatte salve le disposizioni degli , la Commissione e le autorità competenti degli Stati membri, nonché i loro funzionari ed altri agenti, sono tenuti a non divulgare le informazioni raccolte in applicazione del presente regolamento e che, per la loro natura, sono protette dal segreto professionale. 3. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non ostano alla pubblicazione di informazioni di carattere generale o di studi nei quali compaiano indicazioni su singole imprese o associazioni di imprese.
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