Art. 26

Disposizioni di esecuzione

In vigore dal 22 dic 1986
La Commissione è autorizzata a emanare disposizioni di esecuzione relative alla portata degli obblighi di comunicazione previsti dall', paragrafo 5, alla forma, al contenuto e alle altre modalità delle denunce previste dall', delle domande previste dall', nonché delle audizioni previste dall', paragrafi 1 e 2.
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